Archimede S.r.l. - Via del Parlamento Europeo, 9 - Scandicci (FI) - Tel. 055/7221641 - Fax 055/7221634 - info@archimede.ws

Sede Accreditata dalla Regione Toscana per la Formazione codice FI0017

SICUREZZA E IGIENE

SUL LAVORO

FORMAZIONE

DEL PERSONALE

GESTIONE

RIFIUTI

AMBIENTE

CERTIFICAZIONI

DI QUALITA

SICUREZZA E IGIENE

SUL LAVORO

 

FORMAZIONE

DEL PERSONALE

 

GESTIONE

RIFIUTI

 

AMBIENTE

 

CERTIFICAZIONI

DI QUALITA’

 

PRIVACY

AZIENDALE

 

AGEVOLAZIONI E

CONTRIBUTI A

FONDO PERDUTO

 

INFORMA

 

Nuovo Testo Unico Ambiente

NOVITA’ nel D.Lgs. 152/06 dopo l’entrata in vogore del D.Lgs. 205/10

 

 

Deposito Temporaneo

ART. 183 comma 1 lettera bb)

 

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo di produzione alle seguenti condizioni:

 

1. I rifiuti pericolosi devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche sullo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose.

 

2. I rifiuti devono essere raccolti e avviati a recupero o smaltimento osservando una delle seguenti modalità; il produttore può scegliere di:

2.1. smaltire i suoi rifiuti ogni 3 mesi indipendentemente dalle quantità presenti in stoccaggio

2.2. smaltire i suoi rifiuti quando la quantità complessiva in stoccaggio raggiunge i 30 metri cubi di cui al massimo  10 metri cubi di rifiuti pericolosi

2.3. smaltire una volta l’anno se i suoi rifiuti non superano il quantitativo descritto sopra.

 

3. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Non possono essere mescolati rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e la suddivisione deve proseguire per codice CER ed eventualmente per stato fisico in caso di eguale codice

 

4. Devono essere rispettate le norme sull’imballaggio e l’etichettatura.