Archimede S.r.l. -
Sede Accreditata dalla Regione Toscana per la Formazione codice FI0017
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SUL LAVORO
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DEL PERSONALE
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RIFIUTI
AMBIENTE
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DI QUALITA
INFORMA
NOVITA’ nel D.Lgs. 152/06 dopo l’entrata in vogore del D.Lgs. 205/10
Deposito Temporaneo
ART. 183 comma 1 lettera bb)
Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo di produzione alle seguenti condizioni:
1. I rifiuti pericolosi devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche sullo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose.
2. I rifiuti devono essere raccolti e avviati a recupero o smaltimento osservando una delle seguenti modalità; il produttore può scegliere di:
2.1. smaltire i suoi rifiuti ogni 3 mesi indipendentemente dalle quantità presenti in stoccaggio
2.2. smaltire i suoi rifiuti quando la quantità complessiva in stoccaggio raggiunge i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi
2.3. smaltire una volta l’anno se i suoi rifiuti non superano il quantitativo descritto sopra.
3. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Non possono essere mescolati rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e la suddivisione deve proseguire per codice CER ed eventualmente per stato fisico in caso di eguale codice
4. Devono essere rispettate le norme sull’imballaggio e l’etichettatura.