Archimede S.r.l. -
Sede Accreditata dalla Regione Toscana per la Formazione codice FI0017
SICUREZZA E IGIENE
SUL LAVORO
FORMAZIONE
DEL PERSONALE
GESTIONE
RIFIUTI
AMBIENTE
CERTIFICAZIONI
DI QUALITA
INFORMA
NOVITA’ nel D.Lgs. 152/06 dopo l’entrata in vogore del D.Lgs. 205/10
REGISTRO CARICO E SCARICO
ART. 190
Tutti i soggetti che non hanno l'obbligo d'iscrizione al Sistri e non aderiscono su base volontaria, devono tenere un registro di carico e scarico, dove annotare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti presso l'unità locale.
I registri di c/s sono tenuti presso ogni impianto di produzione e sono conservati, insieme ai formulari e alle copie cartacee delle schede di movimentazione Sistri, rilasciate dal destinatario, per almeno cinque (5) anni dalla data dell'ultima registrazione.
I registri di c/s sono numerati, vidimati e gestiti con le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi sulla tenuta del registro s'intendono adempiuti anche se si utilizza carta formato A4 regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.
Il modello di registro di c/s è quello indicato dal D.M. n. 148/1998. Non c'è quindi alcuna variazione su quanto finora utilizzato.
FORMULARI
ART. 193
Gli enti e le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi, effettuano il trasporto degli stessi accompagnandoli con il formulario di identificazione dei rifiuti trasportati. Devono essere iscritti in un apposito registro dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali a meno che non si tratti di Trasporto Occasionale e Saltuario (vedi sotto).
Sul formulario devono comparire:
a) Nome e indirizzo del produttore dei rifiuti;
b) Origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) Impianto di destinazione;
d) Data e percorso dell'istradamento;
e) Nome e indirizzo del trasportatore.
Viene redatto in quattro esemplari, deve essere datato e firmato dal produttore e controfirmato dall'autista; la prima copia rimane al produttore e le altre tre le porta con se il trasportatore che le farà datare e controfirmare dal destinatario che ne trattiene una copia; le altre ritorneranno al produttore.
I formulari devono essere numerati e vidimati dall'Agenzia delle Entrate, dalla Camera di Commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti,e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione è gratuita.
Il modello di formulario è quello indicato nel D.M. n. 145/1998. Anche in questo caso non vi sono modifiche rispetto all'attuale.
FORMULARIO -
ART 193 -
Non è obbligatoria la compilazione del formulario se il trasportatore è il produttore dei propri rifiuti non pericolosi e il trasporto sia occasionale e saltuario.
Si considerano trasporti occasionali e saltuari quelli effettuati dal produttore per non più di 4 volte l'anno, non eccedenti i 30 Kg/giorno o 30 litri/giorno. Non possono comunque essere superati complessivamente i 100Kg/anno o 100 litri/anno.
FORMULARIO -
ART. 193 -
Si intende con microraccolta, la raccolta di rifiuti eseguita da un trasportatore presso più produttori, con lo stesso automezzo ed effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile.
Nelle schede movimentazione Sistri e sul formulario, nello spazio del percorso devono essere indicate tutte le tappe intermedie previste. Se il percorso subisce variazioni, sarà cura del trasportatore riportare nelle annotazioni il reale percorso realmente effettuato. Sia il formulario che la scheda di movimentazione Sistri, dovranno essere firmati per accettazione dal produttore.
FORMULARIO -
ART. 193 -
La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto, ai fini della norma in materia di rifiuti.